Statuto della Itcca Italia a.s.d.
“International Tai Chi Chuan Association Italia associazione sportiva dilettantistica”
TITOLO I – Denominazione – sede
Articolo 1
1.1
Nello spirito della Costituzione della Repubblica italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede nazionale in Milano viale Stefini 7, un’associazione che assume la denominazione International Tai Chi Chuan Association Italia associazione sportiva dilettantistica” sigla (ITCCA Italia a.s.d.).
1.2
Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell’ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI e del CIP nonché agli Statuti e ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e degli Enti di promozione sportiva cui l’associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.
TITOLO II – Scopo – Oggetto
Articolo 2
2.1
L’Associazione si costituisce per preservare e per diffondere nei suoi significati più alti l’antica arte del Tai Chi Chuan, in cui individua dei valori importantissimi per la salute fisica, psichica e spirituale della persona. L’Associazione riconosce l’International Tai Chi Chuan Association (ITCCA), fondata dal Grande Maestro Yang Sau Chung, depositaria e divulgatrice dello “Stile Originale” della famiglia Yang, come portatrice di questi valori.
Garanti dell’ITCCA sono, in Europa, il maestro Chu King Hung e, in Italia, il suo
rappresentante nazionale, il maestro Charles Lopez, ai quali l’Associazione fa riferimento.
2.2
L’associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e
democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro e opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.
Articolo 3
3.1
Per l’attuazione dei propri scopi l’Associazione si propone di:
a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le discipline del Tai Chi Chuan e Qi Gong, e ad altre discipline che condividano le finalità, i metodi e la filosofia;
b) organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la realizzazione delle stesse;
c) promuovere attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;
d) indire corsi di avviamento al Tai Chi Chuan e al Qi Gong, all’attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
e) organizzare, in via secondaria e strumentale, attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci;
f) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere in un’ottica strumentale alla massima diffusione della pratica sportiva;
g) offrire collaborazione a singoli, associazioni, enti pubblici o privati che intendano usufruire delle competenze dell’Associazione.
3.2
Per la realizzazione dei fini istituzionali l’associazione potrà collaborare con gli Organismi sportivi a cui si affilia, con altre organizzazioni operanti in settori affini e con le Pubbliche Amministrazioni. Potrà inoltre realizzare ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario (e per queste ultime con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico) ritenuta utile, necessaria e pertinente, e in particolare quelle relative alla gestione diretta e indiretta, alla costruzione, ampliamento, l’allestimento di impianti sportivi, ivi compresa l’acquisizione delle relative aree, nonché l’acquisto di immobili da destinare alle attività sportive così come potrà svolgere attività diverse da quelle sportive, purché secondarie e strumentali, deliberate dal Consiglio Direttivo.
TITOLO III – Soci
Articolo 4
4.1
Il numero dei soci è illimitato.
Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e che s’impegnino a realizzarli.
Articolo 5
5.1
Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, anche verbale, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e a osservarne i Regolamenti, il Codice Deontologico e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.
5.2
La qualifica di socio si assume dal momento del pagamento della quota associativa.
La quota associativa è annuale.
Il Consiglio Direttivo con apposita delibera ne determina annualmente l’ammontare per l’anno solare successivo.
Le quote o i contributi associativi non sono ripetibili, trasmissibili e rivalutabili.
Articolo 6
6.1
La vita associativa si caratterizza per una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantirne l’effettività del rapporto medesimo.
6.2
Fanno parte dell’Associazione:
a) i soci fondatori;
b) i soci ordinari;
6.3
La qualifica di socio dà:
- a) diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
- b) diritto a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto, di eventuali Regolamenti e del Codice Deontologico;
- c) diritto di godere dell’elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi, quando maggiorenne;
- d) dovere di osservare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti e il Codice Deontologico approvati dall’Assemblea dei soci e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- e) dovere di concorrere alle spese generali dell’associazione e di corrispondere quanto deliberato per la partecipazione a specifiche iniziative.
TITOLO IV – Recesso – Esclusione
Articolo 7
7.1
Il rapporto associativo si intende a tempo indeterminato, essendo vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, ma ciò non esclude il verificarsi di cause di recesso, radiazione ed esclusione per morosità dall’associazione.
7.2
Ciascun iscritto può rinunciare in qualsiasi momento alla propria posizione di associato dandone comunicazione al Consiglio Direttivo.
7.3
La radiazione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti, del Codice Deontologico e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi danni, anche morali, all’Associazione.
L’esclusione diventa operante dall’annotazione nel libro soci.
TITOLO V – Risorse economiche – Fondo Comune
Articolo 8
8.1
L’associazione trae le risorse per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
a) quote e contributi degli associati;
b) quote e contributi per la partecipazione ad attività corsistiche e a manifestazioni sportive, culturali e ricreative;
c) eredità, donazioni e legati;
d) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
e) contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.
8.2
Il fondo comune è indivisibile ed è costituito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero e da eventuali avanzi di gestione.
Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni mobili e immobili acquistati con gli introiti di cui sopra.
8.3
È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Articolo 9 Esercizio Sociale
9.1
L’esercizio sociale inizia il 1 Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno.
9.2
Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto per cassa o il bilancio, a seconda dei volumi di attività, da presentare all’Assemblea degli associati. Il documento deve essere approvato dall’Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
TITOLO VI – Organi dell’Associazione
Articolo 10
10.1
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea degli associati
b) il Consiglio Direttivo
c) il Presidente
d) il Consiglio dei Probiviri
e) il Comitato Tecnico
10.2
Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.
Articolo 11 Assemblee
11.1
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da esporre in sede almeno 15 giorni prima, contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della prima e della seconda convocazione.
L’avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante i diversi canali di comunicazione utilizzati dall’associazione almeno 10 giorni prima dell’adunanza.
11.2
In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto.
In seconda convocazione, l’assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.
È ammesso l’intervento all’Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione.
Alle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni.
Le delibere delle assemblee, sia ordinaria sia straordinaria per le modifiche statutarie, sono valide a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno.
11.3
È prerogativa dell’assemblea ordinaria:
a) approvare il rendiconto per cassa o il bilancio e la relazione sulle attività
svolte;
b) procedere alla elezione del Presidente dell’associazione, dei membri del
Consiglio Direttivo e del Consiglio dei Probiviri;
c) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo, secondo il principio di sovranità assembleare;
d) approvare gli eventuali regolamenti e il Codice Deontologico.
L’assemblea ordinaria avviene almeno una volta l’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale. L’assemblea si riunisce inoltre quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati.
11.4
L’assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione.
11.5
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione, e in sua assenza dal vice Presidente, o dalla persona designata dall’Assemblea stessa.
La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell’Assemblea.
Articolo 12 Consiglio Direttivo
12.1
Il Consiglio Direttivo, comprensivo del Presidente, è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri, in numero dispari, scelti fra gli associati maggiorenni in relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilità previste dall’ordinamento statale e/o da quello sportivo nell’assunzione dell’incarico , di volta in volta debitamente verificate.
Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Vice Presidente. I componenti del Consiglio restano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 2 membri.
Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, anche in modalità telematica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall’incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando dei sostituti pro tempore, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea ordinaria, dove verranno eletti dei nuovi consiglieri che rimarranno in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio.
12.2
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta in particolare al Consiglio:
a) curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo;
c) compilare i regolamenti interni e il Codice Deontologico;
d) curare la tenuta dei libri sociali;
e) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
f) deliberare sulla costituzione e scioglimento delle Sezioni regionali e locali;
g) deliberare circa l’ammissione, il recesso e l’esclusione degli associati;
h) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori d’attività in cui si articola la vita dell’Associazione;
i) stabilire l’eventuale rimborso delle spese sostenute dagli associati incaricati di svolgere attività in nome e per conto dell’Associazione;
j) compiere tutti gli atti e le operazioni ritenute necessarie per la corretta
amministrazione dell’Associazione.
Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione.
Articolo 13 Presidente
13.1
Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell’Associazione.
In caso d’assenza o d’impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente.
Articolo 14 Probiviri
14.1
I probiviri debbono essere persone autorevoli per prestigio e qualità morali. Il loro compito è quello di intervenire in caso di controversie interne all’associazione o in occasione di episodi che possono turbare la vita dell’Associazione stessa od offuscarne il nome.
Con apposita relazione scritta richiamano organi o singoli associati ai loro doveri e propongono al Consiglio Direttivo l’esclusione dei soci o il rifiuto delle richieste d’iscrizione all’Associazione.
14.2
Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri eletti dall’assemblea dei soci. Essi durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
Articolo 15 Comitato Tecnico
15.1
Il comitato tecnico è nominato dal Consiglio Direttivo che chiamerà a farne parte associati particolarmente qualificati nel campo sportivo e culturale. Il Comitato tecnico è composto da un minimo di tre membri.
Spetta al comitato tecnico raccogliere, esaminare e quindi proporre al Consiglio direttivo le iniziative inerenti all’organizzazione di corsi, seminari, mostre, convegni, spettacoli nonché di tutte le attività facenti capo all’Associazione.
15.2
Il Presidente dell’Associazione fa parte di diritto del Comitato tecnico e lo presiede.
TITOLO VII – Scioglimento
Articolo 16
16.1
Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’Assemblea straordinaria validamente costituita e appositamente convocata. La votazione per la delibera di scioglimento dell’Associazione è valida, sia in prima sia in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.
16.2
In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva, che si distinguono per finalità di utilità sociale, acquisito il parere richiesto dall’art.148, comma 8 lett. b) del Testo Unico delle imposte sui redditi.
Articolo 17 NORMA FINALE
17.1
Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.
Costituita il 1 Marzo 1999 con C.F. 97234030159
registrata il 15 Aprile 1999 al N° 005489 serie 3A
Ufficio del Registro Primo Atti Privati – Milano